Come già risaputo, il Comune di Levanto ha recentemente deliberato in merito alla nuova tassa sui rifiuti alias TARES che va a sostituire la vecchia TARSU, ecco le 4 scadenze stabilite a cui ci dovremo attenere:
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 15 LUGLIO 2013
La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 15 SETTEMBRE 2013
- 3^ RATA “acconto”, scadenza 15 NOVEMBRE 2013
- 4^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 15 DICEMBRE 2013
Prevedendo che il versamento delle prime tre rate debba coprire il 100% del tributo tarsu dovuto per l’anno 2012 e che pertanto ogni singola rata sarà pari ad 1/3 del totale tributo tarsu 2012
La delibera stabilisce che :
- il regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, il piano finanziario e determinazione delle tariffe, le rate in acconto saranno calcolate sulla base di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale, ed il versamento sarà effettuato con le modalità previste per l’anno 2012
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell’ultima, in un’unica soluzione entro la scadenza per il versamento della prima rata
- La rata di saldo/conguaglio sarà comunque calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto, ed il versamento sarà effettuato con le seguenti modalità stabilite dalle norme di legge sopra richiamate:
- Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011.
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 15 LUGLIO 2013
La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 15 SETTEMBRE 2013
- 3^ RATA “acconto”, scadenza 15 NOVEMBRE 2013
- 4^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 15 DICEMBRE 2013
Prevedendo che il versamento delle prime tre rate debba coprire il 100% del tributo tarsu dovuto per l’anno 2012 e che pertanto ogni singola rata sarà pari ad 1/3 del totale tributo tarsu 2012
La delibera stabilisce che :
- il regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, il piano finanziario e determinazione delle tariffe, le rate in acconto saranno calcolate sulla base di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale, ed il versamento sarà effettuato con le modalità previste per l’anno 2012
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell’ultima, in un’unica soluzione entro la scadenza per il versamento della prima rata
- La rata di saldo/conguaglio sarà comunque calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto, ed il versamento sarà effettuato con le seguenti modalità stabilite dalle norme di legge sopra richiamate:
- Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011.
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