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martedì 30 ottobre 2012

Levanto: quanto costano le trasferte dei nostri amministratori?

Pochi giorni fa, attraverso delibera della giunta comunale, è stato approvato il seguente ordine del giorno
 
"DEFINIZIONE DEI PRINCIPI ORGANIZ-
ZATIVI IN MATERIA DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE AD AMMINISTRATORI COMUNALI".
 
In parole povere sono state decise le modalità di rimborso dei nostri amministratori ogni qualvolta necessiteranno di operare al di fuori del territorio comunale. C'è un dato che provo ad interpretare, la seguente frase che dice "il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina", quindi se l'amministratore ad esempio fa 100 km e la benzina costa 2 € al litro (è un esempio con numeri tondi così da semplificare il calcolo) il rimborso sarà di 40 €.
Qui sotto trovate sostanzialmente tutto quanto è stato deciso e pubblicato nell'ordinanza.
Lascio a voi ogni commento sulle cifre stabilite in caso di pernottamenti.


Visto l’art. 84 comma 1 del D.Lgs. 267/00 “ Agli amministratori che, in ragione del loro mandato,
si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del
capo dell’amministrazione, nel caso dei componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente
del consiglio, nel caso di consiglieri , sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute ….”. e ss.mm.ii.
Visto che l’art. 77 bis comma 13 del Decreto Legge n. 112/2008 stabilisce che “ al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte
dei consiglieri comunale e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo di un litro
di benzina.”, prescrizione integralmente confermata in sede di conversione in data 6 agosto 2008
con legge n. 133.
Dato atto che:
-con D.M. 4 agosto 2011 di intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali è stata
fissata la misura del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori
locali in occasione delle missioni istituzionali (rif. G.U. n. 3/11/2011) ;
-l’art. 1 comma 2 del decreto fissa il diritto al rimborso alle spese di missione ripartendo la
fattispecie tra viaggio e soggiorno;
-l’art. 2 disciplina i criteri di ammissibilità al rimborso di spese di viaggio, rinviando per analogia al
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto regione-autonomie
locali ;
-l’art. 3, che di seguito integralmente si riporta, disciplina la rimborsabilità delle spese di
soggiorno:
1. ” In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali
spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:
a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di
appartenenza. “
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), è derogato in presenza di
apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di
un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.
5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal
dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese
di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità
della missione.
6. Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante
dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente
sostenute e documentate.
Considerato che:
-il CCNL della dirigenza del 23/12/1999 prevedeva all’art.35, in caso all’utilizzo del mezzo
proprio di trasporto, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio, di custodia nonché il
rimborso delle spese di benzina in misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde
per ogni chilometro percorso;
Visto in particolare la previsione di rinvio all’autonomia normativa degli enti locali per le
possibilità di rideterminazione della riduzione della misura del rimborso,
Rilevata la necessità di approvazione di un atto di indirizzo amministrativo che disciplini in modo
chiaro ed esaustivo la fattispecie di rimborsabilità spese di trasferta agli amministratori;
Ritenuto altresì di dover fissare dei parametri di riferimento per i procedimenti di rimborso di spesa
agli amministratori comunali, secondo il criterio del minor costo per l’ente,
Avvalendosi del prerogative di legge in materia di autonomia normativa riconosciuta agli Enti
Locali,
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;



DELIBERA


1)- di autorizzare i Responsabili dei Settori affari generali e finanze alla liquidazione del rimborso

spese di trasferta per missioni di amministratori comunali, secondo i criteri di seguito specificati:
a) spese di soggiorno: secondo la tabella di cui all’art. 3 del D.M. a4 agosto 2011;
b) spese di viaggio: con rimborso di quanto sostenuto per spese di acquisto carburante ( in
caso di utilizzo del mezzo proprio debitamente autorizzato) applicando il parametro di
1/5 del costo di 1 l. di benzina verde per ogni km percorso, pedaggio autostradale, custodia,
parcheggio e noleggio taxi e biglietti di trasporto pubblico a tariffa base.
2) – di individuare i capisettore sopra indicati, rispettivamente per quanto di competenza, quali
responsabili dell’esecuzione del presente provvedimento ai sensi della L. 241/90;
3)- di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza e
l’indifferibilità del provvedimento.

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